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16/09/2026
Nachricht
16/09/2026
COMUNICAZIONE DI SERVIZIO: AVVISO MANUTENZIONE PROGRAMMATA / SERVICE ANNOUNCEMENT: SCHEDULED MAINTENANCE
16/09/2026 - Si avvisano gli utenti che i giorni 24 e 25 Ottobre 2026 potrebbe verificarsi la temporanea irraggiungibilità della piattaforma a causa di attività di aggiornamento infrastrutturali volte a migliorare le prestazioni di sistema.Ci scusiamo per il disagio.Please note that the platform may experience temporary disruptions on October 24 and 25, 2026, due to infrastructure updates designed to enhance system performance.We apologize for any inconvenience....
16/09/2026 - Si avvisano gli utenti che i giorni 24 e 25 Ottobre 2026 potrebbe verificarsi la temporanea irraggiungibilità della piattaforma a causa di attività di aggiornamento infrastrutturali volte a migliorare le prestazioni di sistema.Ci scusiamo per il disagio.Please note that the platform may experience temporary disruptions on October 24 and 25, 2026, due to infrastructure updates designed to enhance system performance.We apologize for any inconvenience....
Öffentliche Bekanntmachungen
26/08/2025
Qualifikation von Wirtschaftsbeteiligten
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA (ai sensi dell’art.50 c.2,2bis e 3 e allegato II.1 del D.Lgs. 36/2023) PER COSTITUZIONE ELENCO PROFESSIONISTI QUALIFICATI CUI AFFIDARE INCARICHI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (SIA)
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA (ai sensi dell’art.50 c.2,2bis e 3 e allegato II.1 del D.Lgs. 36/2023) PER COSTITUZIONE ELENCO PROFESSIONISTI QUALIFICATI CUI AFFIDARE INCARICHI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (SIA)
Regulatorische Aktualisierungen
Equivalenza tutele CCNL appalti pubblici: la verifica è obbligatoria e un CCNL deteriore...
IN SINTESI Con la sentenza n. 7062/2026 (Sezione Quinta), il Consiglio di Stato ha stabilito che la verifica di equivalenza delle tutele è sempre obbligatoria quando il concorrente indica un CCNL diverso da quello previsto dalla lex specialis, anche se il contratto scelto è “specialistico”. L’equivalenza si valuta in modo sistemico su parametri normativi ed economici. Il CCNL di gara si individua in base alle prestazioni appaltate, non all’attività prevalente dell’impresa. Se la non equivalenza è motivata e logica, l’esclusione dell’intero raggruppamento è legittima e non sono ammessi rimedi sostitutivi. La verifica di equivalenza delle tutele tra CCNL è un atto doveroso Il principio centrale è netto: la stazione appaltante non può omettere il giudizio di equivalenza. Quando un operatore dichiara di applicare un contratto collettivo diverso da quello indicato nei do...
IN SINTESI Con la sentenza n. 7062/2026 (Sezione Quinta), il Consiglio di Stato ha stabilito che la verifica di equivalenza delle tutele è sempre obbligatoria quando il concorrente indica un CCNL diverso da quello previsto dalla lex specialis, anche se il contratto scelto è “specialistico”. L’equivalenza si valuta in modo sistemico su parametri normativi ed economici. Il CCNL di gara si individua in base alle prestazioni appaltate, non all’attività prevalente dell’impresa. Se la non equivalenza è motivata e logica, l’esclusione dell’intero raggruppamento è legittima e non sono ammessi rimedi sostitutivi. La verifica di equivalenza delle tutele tra CCNL è un atto doveroso Il principio centrale è netto: la stazione appaltante non può omettere il giudizio di equivalenza. Quando un operatore dichiara di applicare un contratto collettivo diverso da quello indicato nei do...
Commistione tra offerta tecnica ed economica: un dato marginale nella relazione tecnica...
IN SINTESI Con la sentenza n. 5490/2026, pubblicata il 2 ottobre 2026, il TAR Campania, Sezione Prima, ha stabilito che la commistione tra offerta tecnica ed economica non comporta automaticamente l’esclusione. Il divieto è relativo: occorre verificare se il dato economico inserito nella relazione tecnica consenta alla commissione di ricostruire o intuire l’offerta economica. Nel caso esaminato, un plafond annuo di 10.000 euro per servizi di verifica e certificazione, a fronte di un accordo quadro da oltre 4 milioni di euro, è stato ritenuto marginale e non idoneo a rivelare il ribasso offerto. Il ricorso è stato respinto. Il caso: un plafond annuo inserito nella relazione tecnica La controversia nasce da un accordo quadro con unico operatore economico, suddiviso in lotti, per lavori edili e impiantistici presso gli edifici di un ateneo statale. Un concorrente non aggiudicatario h...
IN SINTESI Con la sentenza n. 5490/2026, pubblicata il 2 ottobre 2026, il TAR Campania, Sezione Prima, ha stabilito che la commistione tra offerta tecnica ed economica non comporta automaticamente l’esclusione. Il divieto è relativo: occorre verificare se il dato economico inserito nella relazione tecnica consenta alla commissione di ricostruire o intuire l’offerta economica. Nel caso esaminato, un plafond annuo di 10.000 euro per servizi di verifica e certificazione, a fronte di un accordo quadro da oltre 4 milioni di euro, è stato ritenuto marginale e non idoneo a rivelare il ribasso offerto. Il ricorso è stato respinto. Il caso: un plafond annuo inserito nella relazione tecnica La controversia nasce da un accordo quadro con unico operatore economico, suddiviso in lotti, per lavori edili e impiantistici presso gli edifici di un ateneo statale. Un concorrente non aggiudicatario h...
Equivalenza CCNL negli appalti pubblici: il RUP non può riparametrare le ore
IN SINTESI L’equivalenza CCNL negli appalti pubblici si valuta confrontando le componenti fisse della retribuzione globale annua dei due contratti, senza riparametrazioni. Con la sentenza n. 508 del 16 ottobre 2026, il TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. I, ha ritenuto viziato il giudizio con cui il RUP aveva dichiarato il CCNL FISM equivalente al CCNL delle cooperative sociali (codice CNEL T151). Il RUP aveva calcolato una retribuzione “virtuale” sulle ore del CCNL FISM. Per il Collegio il confronto riguarda le regole contrattuali, si fa dal punto di vista del lavoratore e considera l’orario contrattuale una tutela in sé. Il caso: CCNL FISM contro CCNL cooperative sociali (T151) Il disciplinare di gara (par. 3, punto 6) indicava come contratto di riferimento il CCNL per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserime...
IN SINTESI L’equivalenza CCNL negli appalti pubblici si valuta confrontando le componenti fisse della retribuzione globale annua dei due contratti, senza riparametrazioni. Con la sentenza n. 508 del 16 ottobre 2026, il TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. I, ha ritenuto viziato il giudizio con cui il RUP aveva dichiarato il CCNL FISM equivalente al CCNL delle cooperative sociali (codice CNEL T151). Il RUP aveva calcolato una retribuzione “virtuale” sulle ore del CCNL FISM. Per il Collegio il confronto riguarda le regole contrattuali, si fa dal punto di vista del lavoratore e considera l’orario contrattuale una tutela in sé. Il caso: CCNL FISM contro CCNL cooperative sociali (T151) Il disciplinare di gara (par. 3, punto 6) indicava come contratto di riferimento il CCNL per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserime...
Progettista indicato: requisiti generali e tecnici, non organizzativi
IN SINTESI Il progettista indicato deve possedere i requisiti generali di moralità professionale, come ogni soggetto che entra in contatto con la stazione appaltante per eseguire il contratto. Non fa però parte della struttura dell’operatore economico che si avvale della sua opera. Per questo gli si richiedono solo requisiti di affidabilità e di capacità tecnica, non quelli di carattere organizzativo. Lo ribadisce il TAR Campania, Salerno, Sez. II, sentenza 15/10/2026 n. 1761, in linea con il Consiglio di Stato. La pronuncia chiarisce inoltre che la commissione non può escludere il concorrente per la mancata prova della data certa di un documento che non era tenuto a presentare in fase di offerta. Il principio: requisiti di affidabilità e capacità tecnica Il progettista indicato è un soggetto separato e distinto dall’operatore economico concorrente. Svolge funzioni differenti...
IN SINTESI Il progettista indicato deve possedere i requisiti generali di moralità professionale, come ogni soggetto che entra in contatto con la stazione appaltante per eseguire il contratto. Non fa però parte della struttura dell’operatore economico che si avvale della sua opera. Per questo gli si richiedono solo requisiti di affidabilità e di capacità tecnica, non quelli di carattere organizzativo. Lo ribadisce il TAR Campania, Salerno, Sez. II, sentenza 15/10/2026 n. 1761, in linea con il Consiglio di Stato. La pronuncia chiarisce inoltre che la commissione non può escludere il concorrente per la mancata prova della data certa di un documento che non era tenuto a presentare in fase di offerta. Il principio: requisiti di affidabilità e capacità tecnica Il progettista indicato è un soggetto separato e distinto dall’operatore economico concorrente. Svolge funzioni differenti...
Giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche sui rinnovi di concessione...
IN SINTESI Con la sentenza n. 375/2026, pubblicata il 18 settembre 2026, il TAR Molise, Sezione Prima, ha dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso di un Comune contro il rinnovo di una concessione idroelettrica. La giurisdizione spetta al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (TSAP) quando l’atto determina in modo diretto e stabile il volume d’acqua sfruttato. Anche se il ricorso è formalmente diretto contro il rinnovo, conta ciò che viene realmente contestato: la riduzione dei volumi, con effetti ambientali e sui corrispettivi. La causa può essere riassunta davanti al TSAP entro tre mesi dal passaggio in giudicato. Giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche: conta l’incidenza diretta sul regime idrico Il caso: rinnovo con riduzione della potenza sfruttata Un Comune ha impugnato la determinazione con cui la Regione ha rinnovato a una ...
IN SINTESI Con la sentenza n. 375/2026, pubblicata il 18 settembre 2026, il TAR Molise, Sezione Prima, ha dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso di un Comune contro il rinnovo di una concessione idroelettrica. La giurisdizione spetta al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (TSAP) quando l’atto determina in modo diretto e stabile il volume d’acqua sfruttato. Anche se il ricorso è formalmente diretto contro il rinnovo, conta ciò che viene realmente contestato: la riduzione dei volumi, con effetti ambientali e sui corrispettivi. La causa può essere riassunta davanti al TSAP entro tre mesi dal passaggio in giudicato. Giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche: conta l’incidenza diretta sul regime idrico Il caso: rinnovo con riduzione della potenza sfruttata Un Comune ha impugnato la determinazione con cui la Regione ha rinnovato a una ...
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IN SINTESI Con la sentenza n. 1364 del 14/10/2026, il TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, ha ribadito che l’affidamento diretto a una società mista è legittimo solo se il socio privato è scelto con gara a doppio oggetto. La gara deve avere ad oggetto, contestualmente, la quota societaria e il contratto che costituisce l’attività esclusiva della società (art. 17 d.lgs. 175/2016). La deroga alla gara successiva si giustifica solo se la selezione del socio coincide con l’intero oggetto dell’affidamento. Se il socio è scelto per una parte soltanto delle prestazioni, viene meno il presupposto della deroga. Le attività residue non possono essere affidate senza una nuova procedura competitiva. Società mista e in house: perché la deroga alla gara ha fondamenti diversi Il TAR Brescia chiarisce che la società mista va tenuta nettamente distinta dall’affidamento in house. I due mode...
IN SINTESI Con la sentenza n. 1364 del 14/10/2026, il TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, ha ribadito che l’affidamento diretto a una società mista è legittimo solo se il socio privato è scelto con gara a doppio oggetto. La gara deve avere ad oggetto, contestualmente, la quota societaria e il contratto che costituisce l’attività esclusiva della società (art. 17 d.lgs. 175/2016). La deroga alla gara successiva si giustifica solo se la selezione del socio coincide con l’intero oggetto dell’affidamento. Se il socio è scelto per una parte soltanto delle prestazioni, viene meno il presupposto della deroga. Le attività residue non possono essere affidate senza una nuova procedura competitiva. Società mista e in house: perché la deroga alla gara ha fondamenti diversi Il TAR Brescia chiarisce che la società mista va tenuta nettamente distinta dall’affidamento in house. I due mode...
Affordable Housing Act: l’Ance chiede risorse, semplificazioni e investimenti per...
IN SINTESI L’Affordable Housing Act è la proposta di regolamento europeo presentata dalla Commissione il 9 settembre 2026 per dare un quadro comune alla crisi abitativa. Nell’audizione al Senato del 14 ottobre 2026 il Presidente Ance Antonio Ciucci ha sostenuto che le sole regole non bastano. Servono risorse pluriennali, semplificazioni e investimenti pubblici e privati per aumentare l’offerta di alloggi accessibili. L’Ance propone una “ZES Casa” per le aree a maggiore tensione abitativa, una cedolare secca al 5% sugli affitti a canone calmierato e un accesso prioritario ai fondi europei. Il testo è ancora all’esame di Parlamento europeo e Consiglio. Cosa prevede l’Affordable Housing Act Un quadro comune senza divieti generalizzati La Commissione europea ha presentato la proposta il 9 settembre 2026 per sostenere Stati membri e città nelle aree con maggiori problemi di...
IN SINTESI L’Affordable Housing Act è la proposta di regolamento europeo presentata dalla Commissione il 9 settembre 2026 per dare un quadro comune alla crisi abitativa. Nell’audizione al Senato del 14 ottobre 2026 il Presidente Ance Antonio Ciucci ha sostenuto che le sole regole non bastano. Servono risorse pluriennali, semplificazioni e investimenti pubblici e privati per aumentare l’offerta di alloggi accessibili. L’Ance propone una “ZES Casa” per le aree a maggiore tensione abitativa, una cedolare secca al 5% sugli affitti a canone calmierato e un accesso prioritario ai fondi europei. Il testo è ancora all’esame di Parlamento europeo e Consiglio. Cosa prevede l’Affordable Housing Act Un quadro comune senza divieti generalizzati La Commissione europea ha presentato la proposta il 9 settembre 2026 per sostenere Stati membri e città nelle aree con maggiori problemi di...
Trust e intestazioni fiduciarie rientrano nella dichiarazione patrimoniale: la nuova...
IN SINTESI Con la delibera n. 387 del 2026, ANAC chiarisce che trust e intestazioni fiduciarie rientrano nella dichiarazione patrimoniale prevista dall’art. 14, comma 1, lett. f), del d.lgs. 33/2013 per i titolari di cariche politiche. Il trust va dichiarato quando il disponente conserva controllo o conoscenza del patrimonio e della sua gestione. Resta fuori solo se il disponente non ne ha alcuna conoscenza. Le intestazioni fiduciarie vanno sempre dichiarate, indicando beni, natura del diritto e, per le società, numero di quote e denominazione. Il nuovo orientamento supera la determinazione ANAC n. 241/2017 e le FAQ precedenti dalla sua entrata in vigore, prevista il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Cosa stabilisce la delibera ANAC 387/2026 sulla dichiarazione patrimoniale La delibera n. 387 del 2026 è un intervento dell’Autorità Nazionale Anticorruzione...
IN SINTESI Con la delibera n. 387 del 2026, ANAC chiarisce che trust e intestazioni fiduciarie rientrano nella dichiarazione patrimoniale prevista dall’art. 14, comma 1, lett. f), del d.lgs. 33/2013 per i titolari di cariche politiche. Il trust va dichiarato quando il disponente conserva controllo o conoscenza del patrimonio e della sua gestione. Resta fuori solo se il disponente non ne ha alcuna conoscenza. Le intestazioni fiduciarie vanno sempre dichiarate, indicando beni, natura del diritto e, per le società, numero di quote e denominazione. Il nuovo orientamento supera la determinazione ANAC n. 241/2017 e le FAQ precedenti dalla sua entrata in vigore, prevista il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Cosa stabilisce la delibera ANAC 387/2026 sulla dichiarazione patrimoniale La delibera n. 387 del 2026 è un intervento dell’Autorità Nazionale Anticorruzione...
Fornitura con o senza posa in opera: conta la natura delle prestazioni, non il nome...
IN SINTESI La distinzione tra fornitura con o senza posa in opera dipende dalla natura delle prestazioni dovute dall’appaltatore, non dall’etichetta scelta dalla stazione appaltante. Con la sentenza n. 7506 del 13/10/2026, la Sez. V del Consiglio di Stato ribadisce che la fornitura senza posa in opera comporta una prestazione semplice, che si esaurisce nella consegna del bene. La fornitura con posa in opera è invece un contratto misto, in cui il fornitore cede il bene e assume anche obbligazioni di manodopera per inserirlo nell’organizzazione dell’amministrazione. Prestazioni accessorie e successive alla consegna non trasformano, di per sé, la fornitura in un contratto con posa in opera. La distinzione tra fornitura con o senza posa in opera Il criterio di distinzione è sostanziale. Il Collegio richiama la giurisprudenza costante: conta la natura delle prestazioni che l’appa...
IN SINTESI La distinzione tra fornitura con o senza posa in opera dipende dalla natura delle prestazioni dovute dall’appaltatore, non dall’etichetta scelta dalla stazione appaltante. Con la sentenza n. 7506 del 13/10/2026, la Sez. V del Consiglio di Stato ribadisce che la fornitura senza posa in opera comporta una prestazione semplice, che si esaurisce nella consegna del bene. La fornitura con posa in opera è invece un contratto misto, in cui il fornitore cede il bene e assume anche obbligazioni di manodopera per inserirlo nell’organizzazione dell’amministrazione. Prestazioni accessorie e successive alla consegna non trasformano, di per sé, la fornitura in un contratto con posa in opera. La distinzione tra fornitura con o senza posa in opera Il criterio di distinzione è sostanziale. Il Collegio richiama la giurisprudenza costante: conta la natura delle prestazioni che l’appa...
Oscuramento offerta tecnica: il segreto commerciale va provato, non dichiarato
IN SINTESI Con la sentenza n. 7315/2026 (Consiglio di Stato, Sezione Quinta, pubblicata il 5 ottobre 2026), i giudici hanno chiarito che l’oscuramento dell’offerta tecnica è legittimo solo se l’operatore dimostra in modo specifico l’esistenza di un segreto tecnico o commerciale. Una dichiarazione generica, che invoca la riservatezza su intere relazioni, non è sufficiente. Il concorrente che ha un interesse difensivo concreto può ottenere l’accesso integrale, e il giudice decide in modo pienamente sostitutivo sul bilanciamento. Se l’interesse ad accedere nasce dopo la comunicazione dell’aggiudicazione, resta ammessa una nuova istanza ex artt. 22 ss. della legge 241/1990, con ricorso secondo l’art. 116 c.p.a. Il caso: oscuramento dell’offerta e accesso difensivo La vicenda riguarda una gara per servizi di supporto tecnico, gestionale, ambientale e giuridico al RUP, ban...
IN SINTESI Con la sentenza n. 7315/2026 (Consiglio di Stato, Sezione Quinta, pubblicata il 5 ottobre 2026), i giudici hanno chiarito che l’oscuramento dell’offerta tecnica è legittimo solo se l’operatore dimostra in modo specifico l’esistenza di un segreto tecnico o commerciale. Una dichiarazione generica, che invoca la riservatezza su intere relazioni, non è sufficiente. Il concorrente che ha un interesse difensivo concreto può ottenere l’accesso integrale, e il giudice decide in modo pienamente sostitutivo sul bilanciamento. Se l’interesse ad accedere nasce dopo la comunicazione dell’aggiudicazione, resta ammessa una nuova istanza ex artt. 22 ss. della legge 241/1990, con ricorso secondo l’art. 116 c.p.a. Il caso: oscuramento dell’offerta e accesso difensivo La vicenda riguarda una gara per servizi di supporto tecnico, gestionale, ambientale e giuridico al RUP, ban...
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IN SINTESI L’avvalimento simulato è un contratto che, pur prevedendo formalmente la messa a disposizione di requisiti e risorse, nasconde in realtà una normale operazione di fornitura. Con la sentenza n. 7462 del 12 ottobre 2026, la Sezione V del Consiglio di Stato afferma che un contratto di questo tipo non produce effetti e non prova il possesso dei requisiti di qualificazione. La stazione appaltante, terzo rispetto alle parti, può e deve far valere la simulazione. Nel caso esaminato l’aggiudicazione è stata annullata. Per i RUP il messaggio è operativo: i controlli devono guardare alla sostanza del rapporto tra ausiliaria e concorrente, non solo al testo del contratto. Il caso: avvalimento e fornitura di autobus La controversia riguarda una gara per la fornitura di autobus. Il concorrente aggiudicatario (indicato nella sentenza come XXX) ha dimostrato i requisiti di qualifica...
IN SINTESI L’avvalimento simulato è un contratto che, pur prevedendo formalmente la messa a disposizione di requisiti e risorse, nasconde in realtà una normale operazione di fornitura. Con la sentenza n. 7462 del 12 ottobre 2026, la Sezione V del Consiglio di Stato afferma che un contratto di questo tipo non produce effetti e non prova il possesso dei requisiti di qualificazione. La stazione appaltante, terzo rispetto alle parti, può e deve far valere la simulazione. Nel caso esaminato l’aggiudicazione è stata annullata. Per i RUP il messaggio è operativo: i controlli devono guardare alla sostanza del rapporto tra ausiliaria e concorrente, non solo al testo del contratto. Il caso: avvalimento e fornitura di autobus La controversia riguarda una gara per la fornitura di autobus. Il concorrente aggiudicatario (indicato nella sentenza come XXX) ha dimostrato i requisiti di qualifica...
Focus – Affidamenti diretti sotto i 40.000 euro e risoluzione del contratto:...
1. Il contesto normativo e la semplificazione degli affidamenti diretti Nel quadro del D.Lgs. n. 36/2023, gli affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000 euro beneficiano di un regime procedimentale fortemente semplificato. Le Stazioni Appaltanti hanno la facoltà di disporre l’affidamento confidando sulle autodichiarazioni fornite dall’operatore economico in merito al possesso dei requisiti di ordine generale e speciale, differendo i controlli a una fase successiva. Tuttavia, qualora in sede di verifica ex post emerga l’insussistenza dei requisiti dichiarati, il legislatore ha previsto sanzioni incisive. L’art. 52, comma 2, del Codice impone infatti conseguenze rigorose, culminanti nella risoluzione del contratto. Il nodo interpretativo sorge quando l’irregolarità riscontrata non rientra tra le cause di esclusione automatica, ma tra quelle a valutazi...
1. Il contesto normativo e la semplificazione degli affidamenti diretti Nel quadro del D.Lgs. n. 36/2023, gli affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000 euro beneficiano di un regime procedimentale fortemente semplificato. Le Stazioni Appaltanti hanno la facoltà di disporre l’affidamento confidando sulle autodichiarazioni fornite dall’operatore economico in merito al possesso dei requisiti di ordine generale e speciale, differendo i controlli a una fase successiva. Tuttavia, qualora in sede di verifica ex post emerga l’insussistenza dei requisiti dichiarati, il legislatore ha previsto sanzioni incisive. L’art. 52, comma 2, del Codice impone infatti conseguenze rigorose, culminanti nella risoluzione del contratto. Il nodo interpretativo sorge quando l’irregolarità riscontrata non rientra tra le cause di esclusione automatica, ma tra quelle a valutazi...